• Home
  • Sedi secondarie
  • L'associazione
  • Statuto
  • Regolamento
  • Il consiglio direttivo
  • Contatti
  • News sede principale
    • Iniziative sede principale
    • Varie
  • archivio
  • mailing list
  • L'educazione alla pace
  • La difesa degli "ultimi"
  • La ricerca del bene comune nella società e nella politica
  • Il recupero delle situazioni di disagio
  • La cultura francescana
  • Il corretto rapporto uomo ambiente
  • Il commercio equo e solidale
  • La finanza etica
  • Il consumo critico
  • Il turismo responsabile
  • Newsletter
  • leggi

    Devolvi il 5 x mille a favore di Gocce di Fraternità Onlus
    Scegli di devolvere il tuo 5 x mille all’associazione Onlus Gocce di Fraternità, nata in seno all’Ordine Francescano Secolare dei Frati Minori di Napoli….


    E anche tu entrerai in dialogo con le realtà presenti nel territorio& . . . continua
Tweet

STATUTO

 

ARTICOLO 1

 

DENOMINAZIONE -. E' costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore, un'associazione non riconosciuta, con durata illimitata, apartitica e aconfessionale, con la seguente denominazione sociale:

"GOCCE DI FRATERNITA' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE".

 

L'associazione ha sede legale nel Comune di Napoli (NA) alla Via S. CANDIDA 6/A

 

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La durata è illimitata.

 

ARTICOLO 2

 

STATUTO.

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ARTICOLO 3

 

EFFICACIA DELLO STATUTO.

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ARTICOLO 4

 

INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO.

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ARTICOLO 5

SCOPO - FINALITÀ - ATTIVITÀ.

L'associazione esercita in via principale le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale aventi il fine di promuovere benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche e psichiche di cui all.art.10, comma 2, lettera a) del decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, nonchè di cui al successivo comma 3 dello stesso decreto:

  1. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
  2. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  3. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281);
  4. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
  5. formazione universitaria e postuniversitaria;
  6. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  7. organizzazione e gestione di attività culturali, artigianali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  8. radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
  9. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
  10. l’associazione accoglie anche ragazzi. Nei loro confronti, in piena armonia con i genitori, offre un servizio educativo, attraverso mezzi e occasioni per una maturazione personale. Lo scopo dell’Associazione è contribuire alla crescita dei ragazzi ed a renderli liberi da ogni modello e/o moda che tenti di condizionarli nella loro espressività ed originalità; ad aiutarli a scoprire i valori veri della vita, primo tra tutti la “fraternità universale”. La proposta educativa è fatta attraverso esperienze di vita comunitaria e la partecipazione alla vita sociale.
  11. formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
  12. attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
  13. agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
  14. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
  15. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
  16. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
  17. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

Tali attività vengono svolte in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni e servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni e servizi.

L'associazione, inoltre potrà svolgere attività secondarie e strumentali volte a supportare finanziariamente le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, l'associazione potrà:

 

  1. organizzare e promuovere servizi e strutture per realizzare attività culturali e del tempo libero, quali sala lettura, sala giochi, sala intrattenimento in genere, di manifestazioni culturali e ludiche, di rappresentazioni, di spettacoli teatrali, musicali, di danza, di animazione, sportivi e cinematografici;
  2. organizzare attività di ristorazione e somministrazione di bevande agli associati al fine degli scopi sociali;
  3. organizzare convegni, mostre, incontri, eventi musicali e teatrali;
  4. diffondere e promuovere materiale culturale;
  5. coinvolgere nelle proprie attività di promozione Enti Locali, Amministrazioni Pubbliche, Coni, distretti scolastici ecc...;
  6. gestire impianti sportivi volti alla diffusione ed alla pratica dello sport;
  7. organizzare serate ed eventi tese alla promozione degli scopi sociali, anche attraverso l'utilizzo dei locali da parte di altre associazioni o da parte di soci che promuovono iniziative personali, sempre attinenti agli scopi sociali;
  8. acquistare strumentazioni, arredi e materiali per condurre le attività previste nello Statuto, nonché allestire locali adeguati allo scopo;
  9. iscriversi all’Albo di Comuni, Province e Regioni per ottenere contributi e patrocini per l’espletazione delle proprie attività; 
  10. partecipare quale socio ad altre associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti con scopi sociali umanitari;
  11. prevedere, oltre alla sede legale, delle sedi secondarie.

L'associazione non dispone di limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

In tutte le sue attività, l’associazione può usufruire di collaborazioni esterne di altri volontari o di altri Enti che condividono le stesse finalità.

ARTICOLO 6

 

AMMISSIONE.

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Possono essere ammessi con la qualifica di soci benemeriti sia persone fisiche che enti del terzo settore, i quali possono avere solo voto consultivo e non vincolante, né essere tenuti al pagamento della quota associativa.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Ci sono 4 categorie di soci:

  1. ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo,
  2. sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,
  3. simpatizzanti: sono coloro che usufruiscono dei servizi dell’associazione, versando una quota minima di iscrizione annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
  4. benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

Soltanto i soci ordinari e sostenitori hanno diritto al voto in Assemblea.

 

ARTICOLO 7

 

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI ORDINARI E SOSTENITORI

I soci ordinari e sostenitori hanno il diritto di:

 

  1. eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  2. essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
  3. essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
  4. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali;
  5. votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun socio ordinario e sostenitore ha diritto ad un voto e il dovere di:

  1. rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
  2. svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
  3. versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ARTICOLO 8

 

QUALITÀ DI VOLONTARIO.

I soci svolgono la loro attività in qualità di volontari.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ARTICOLO 9

 

RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO.

Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:

  1. dimissioni volontarie da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima della data di effetto comunicata;
  2. assenza ingiustificata a due assemblee consecutive;
  3. per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
  4. non aver effettuato il versamento della quota associativa;
  5. morte;
  6. per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

 

ARTICOLO 10

 

ORGANI SOCIALI.

Gli organi dell'associazione sono:

 

  1. Assemblea dei soci,
  2. Consiglio Direttivo
  3. Presidente, Vice-Presidente
  4. Organo di controllo (se nominato)

 

ARTICOLO 11

 

ASSEMBLEA.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, pec, spedita/divulgata almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso sul sito web o pagina Facebook dell’Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un terzo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

 

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

 

ARTICOLO 12

 

COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea:

  1. elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
  2. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  3. approva il bilancio;
  4. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni nei loro confronti;
  5. delibera sull'esclusione degli associati;
  6. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
  7. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  8. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
  9. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ARTICOLO 13

 

VALIDITÀ ASSEMBLEA.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre o cinque deleghe (tre se il numero degli associati è inferiore a cinquecento, cinque se il numero è superiore a cinquecento).

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza dei 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 2/3 dei soci.

 

ARTICOLO 14

 

VERBALIZZAZIONE.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario (o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato se assente il segretario) e sottoscritto dal presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

 

ARTICOLO 15

 

CONSIGLIO DIRETTIVO.

L'organo è composto da 9 membri eletti dall'Assemblea tra i propri associati. Dura in carica 4 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 2 mandati consecutivi. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. (Nel caso in cui il consiglio direttivo fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti). Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

 

ARTICOLO 16

 

PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni o anche su richiesta del Presidente.

 

ARTICOLO 17

 

ORGANO DI CONTROLLO.

L'organo di controllo, se nominato, è formato da tre membri tra cui un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

 

  1. vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  2. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  3. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento generale dell’Associazione.

 

ARTICOLO 18

 

RISORSE ECONOMICHE.

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

 

  1. quote associative;
  2. contributi pubblici e privati;
  3. donazioni e lasciti testamentari;
  4. rendite patrimoniali;
  5. attività di raccolta fondi;
  6. rimborsi da convenzioni;
  7. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

 

ARTICOLO 19

QUOTA SOCIALE.

La quota associativa a carico dei soci è fissata dal Consiglio Direttivo. Essa è annuale; non è frazionabile né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione, essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

 

ARTICOLO 20

 

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO.

 

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

 

ARTICOLO 21

 

BILANCIO.

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Essi sono redatti ai sensi degli articoli 13 ed 87 del d.lgs. 117/2017.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura di ciascun esercizio.

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'articolo 14 del d.lgs. 117/2017.

 

ARTICOLO 22

OBBLIGO DI DEVOLUZIONE E SCIOGLIMENTO.

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salvo diversa destinazione imposta da Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ai fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività dell'Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore.

ARTICOLO 23

RINVIO.

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile."

 

Gocce di Fraternità Onlus - info@goccedifraternita.it - CF.95055640635