Art. 1 - Sede sociale
L’Associazione denominata GOCCE DI FRATERNITA’ - organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) - di seguito detta associazione - ha sede in Napoli alla via S. Candida, 6/A e precisamente in uno dei locali della sede della Fraternità Regionale della Campania dell’Ordine Francescano Secolare che la mette a disposizione fino a tutto l’anno 2010.
E’ facoltà dell’associazione, su deliberazione del consiglio direttivo, di istituire delle sedi secondarie.
Art. 2 - Emblema sociale
L’Emblema sociale dell’associazione è costituito dall’immagine di una colomba stilizzata, dal cui becco si difondono abbondanti gocce d’acqua; da una di queste gocce si diffonde un raggio di luce secondo i sette colori dell’arcobaleno,
Art. 3 - Ammissione Soci
L’aspirante socio presenta la domanda di ammisione attraverso un apposito modulo nel rispetto del DL 196/2003 (legge sulla privacy). La domanda deve contenere nome, cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza, dichiarazione di attenersi allo statuto e alle finalità dell’organizzazione. Essa viene esaminata dal Consiglio Direttivo che decide con la maggioranza dei suoi componenti entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda. I motivi dell’ammissione o dell’eventuale rigetto del nuovo socio vengono riportati sulla domanda di ammissione. La delibera è inappellabile.
Art. 4 - Diritti e doveri dei Soci
I Soci, ad eccezione di quelli onorari, offrono una quota annua il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo. I Soci (fondatori e ordinari) partecipano all’Assemblea e vi esercitano il diritto di voto. Essi hanno altresì diritto di accedere a tutte le iniziative e agevolazioni poste in essere dall’associazione, nel rispetto delle norme statutarie, dal presente regolamento e delle eventuali disposizioni emanate dagli organi competenti.
Art. 5 - Soci Onorari
La candidatura a Socio Onorario deve essere proposta per iscritto al Consiglio Direttivo da almeno un quinto dei Soci aventi diritto, accompagnata da esauriente motivazione. Il Consiglio Direttivo sottoporrà la proposta, insieme con le proprie considerazioni, all’Assemblea che approverà con la maggioranza assoluta dei votanti. I Soci Onorari hanno gli stessi diritti dei soci ordinari e sono dispensati dal contributo della quota sociale annua.
Art. 6 - Organi sociali
Sono organi dell’associazione:
- l’assemblea;
- il consiglio direttivo;
- il presidente e vice-presidente;
- il collegio dei revisori dei conti, se nominato;
- il collegio dei probiviri, se nominato.
Art. 7 - Assemblea
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
Ad essa partecipano tutti i Soci fondatori, i Soci ordinari e i Soci Onorari, prendendovi la parola ed esercitandovi il diritto di voto anche per delega; tutti i partecipanti devono essere in regola con la quota sociale. I Soci deleganti devono essere anch’essi in regola con il versamento della quota sociale.
L’Assemblea generale ordinaria si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta l’anno e deve essere convocata con un preavviso di almeno quindici giorni prima della data stabilita, specificando il luogo, la data, l’ora della prima e della seconda convocazione. L’avviso di convocazione deve recare l’ordine del giorno. All’ordine del giorno possono essere iscritti argomenti a richiesta dei Soci, che vanno comunicati al Presidente in tempo utile per l’inserimento nell’ordine del giorno e per la successiva comunicazione ai soci medesimi.
L’Assemblea generale straordinaria deve essere convocata dal Presidente in qualunque momento qualora venga chiesta con motivazione dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, dal Collegio dei
Revisori dei Conti o da almeno un terzo dei Soci. La convocazione deve essere effettuata entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
Art. 9 - Validità dell’Assemblea
L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, può essere convocata o per posta ordinaria al domicilio dei Soci o per posta elettronica, almeno quindici giorni prima della data stabilita per quella ordinaria e trenta per quella straordinaria. L’Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza (anche per delega) della metà dei Soci più uno; in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo la prima, l’Assemblea è valida se sono presenti (anche con delega) almeno due quinti dei soci.
L’Assemblea delibera a maggioranza semplice, salvo quando è espressamente disposto in maniera diversa dallo Statuto o da altri articoli del presente Regolamento. Le votazioni avvengono per alzata di mano.
Art. 10 - Consiglio Direttivo
Alle riunioni possono partecipare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti; essi non hanno diritto di voto, ma la facoltà di prendere la parola e di fare inserire a verbale le proprie osservazioni. Il Consiglio Direttivo può invitare alle proprie riunioni anche esperti, Soci e non Soci, che possono portare contributi agli argomenti in discussione. Essi non hanno tuttavia diritto di voto.
Il verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, viene inviato in copia a tutti i presenti entro un mese dalla seduta e si intende automaticamente approvato se non pervengono al Segretario obiezioni o richieste di modifiche sostanziali entro due mesi dalla seduta stessa. Il giudizio delle sostanzialità o non sostanzialità delle osservazioni viene lasciato al Presidente e al Segretario congiuntamente che ne rispondono davanti al Consiglio Direttivo. Se il verbale non risulta così approvato
o nel caso che due sedute si succedano a distanza di meno di due mesi, l’approvazione del verbale dovrà essere posta all’ordine del giorno della seduta successiva del Consiglio Direttivo.
Nella prima seduta, il consiglio direttivo provvede a nominare il rappresentante legale dell’associazione nella persona del presidente ovvero, in caso di impedimento o rifiuto dello stesso a ricoprire detta carica,
altro soggetto tra i suoi componenti.
La individuazione del rappresentante legale, nell’ipotesi cui sopra, sarà effettuata dal consiglio direttivo con deliberazione adottata con la presenza e la maggioranza assoluta dei suoi membri e preferibilmente tra un appartamente al Consiglio Regionale della Fraternità Campania dell’Ordine Francescano Secolare.
Art. 11 - Presidente e Vice presidente
Il presidente, che è anche presidente dell’assemblea e del consiglio direttivo, è eletto dall’assemblea nel suo seno a maggioranza assoluta dei propri componenti. Il presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione, con espressa facoltà per il consiglio direttivo di individuare al suo interno altro soggetto in grado di sostituirlo pro tempore in caso di impedimento di quest’ultimo. Il presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile fino ad un ulteriore triennio consecutivo.
Il presidente può stare in giudizio nelle liti attive e passive per la tutela degli interessi morali e materiali dell’associazione, nominare avvocati e procuratori davanti a qualsiasi autorità giudiziaria, su conforme deliberazione del consiglio direttivo. Il presidente può delegare uno o più consiglieri in affari speciali di sua competenza.
Il presidente entro fine aprile di ogni anno dovrà presentare al Consiglio Regionale della Fraternità della Campania dell’Ordine Francescano Secolare una relazione di tutte le attività dell’associazione, comprensiva di bilancio consuntivo e preventivo e ciò al fine di coordinare le finalità proprie dell’associazione con quelle, tra l’altro, di solidarietà sociale già proprie dell’O.F.S. della Campania.
Il Vice Presidente è eletto dal consiglio direttivo nel suo seno a maggioranza assoluta dei propri componenti e sostituisce il Presidente in caso di assenza, impedimento o cessazione di quest’ultimo.
Il Presidente (ed il Vice Presidente) cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 15 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6 e 7.
Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell’assemblea e del consiglio direttivo; in caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
Art. 12 - Segretario
Il Segretario:
- dirige la Segreteria;
- redige i verbali del Consiglio Direttivo e li sottopone alla firma dei Presidente;
- dà corso a tutte le operazioni previste dall’art. 10 per la loro approvazione e divulgazione;
- custodisce i verbali e il protocollo della corrispondenza;
- mantiene aggiornato lo schedario dei Soci.
Art. 13 - Tesoriere
Il tesoriere:
- custodisce i fondi e riscuote le quote sociali;
- redige il bilancio consuntivo annuale e formula le proposte di bilancio preventivo;
- effettua le riscossioni e i pagamenti, previsti nel bilancio preventivo, di cui rende conto nel
- bilancio annuale, che presenterà al Consiglio Direttivo e all’Assemblea; propone al Consiglio
- Direttivo le variazioni di bilancio eventualmente necessarie;
- collabora con il Collegio dei Revisori dei Conti durante la verifica dei bilanci e le ispezioni
- contabili.
Art. 14 - Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, è eletto dall’assemblea qualora la stessa riterrà opportuno procedere alla sua concreta istituzione in base alle esigenze dell’associazione medesima o qualora ciò sia richiesto a norma di legge.
Nell’ipotesi sopra descritta, si prevede sin da ora che il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti nominati dall’assemblea e resta in carica per tre anni. Il Collegio dei Revisori dei Conti, riferendo in proposito all’assemblea, ha il compito di:
- vigilare sulla gestione economica e finanziaria dell’associazione,
- verificare periodicamente la buona tenuta della contabilità e della consistenza di cassa,
- redigere annualmente per l’assemblea una relazione sul bilancio proposto dal consiglio direttivo.
Esso nella prima riunione elegge il Presidente tra i membri effettivi.
Si riunisce almeno una volta l’anno per l’esame dei bilanci, sui quali presenta la propria relazione all’Assemblea; può riunirsi in qualunque momento per procedere all’esame delle scritture contabili, di propria iniziativa o su richiesta motivata di almeno un terzo dei Soci. In caso di accertate gravi irregolarità deve chiedere la convocazione dell’Assemblea straordinaria.
Delle sue riunioni viene redatto regolare verbale che viene trasmesso al Presidente dell’Associazione.
Il Collegio può avvalersi della consulenza di professionisti esterni alla Associazione previo parere positivo espresso dal Consiglio Direttivo.
Art. 15 - Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri, se nominato dall’assemblea, si compone di tre membri estranei all’associazione e resta in carica per tre anni. Il Collegio giudica secondo equità qualsiasi controversia che dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente regolamento tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti ed è inappellabile.
Il Collegio presenta al Consiglio Direttivo una motivata relazione sulle proposte di radiazione dei Soci.
I Soci non potranno rendere di pubblico dominio, né sottoporre all’arbitrato di terzi o portare davanti all’Autorità Giudiziaria le controversie se prima non sarà stato tentato un tentativo di conciliazione tramite il Collegio dei Probiviri, entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata.
Delle riunioni del Collegio viene redatto regolare verbale da trasmettere immediatamente al Consiglio Direttivo
Art. 16 - Eleggibilità
Alle cariche sociali sono eleggibili tutti i Soci fondatori e ordinari che siano soci da almeno un anno e che abbiano diritto di voto secondo lo statuto.
In caso di dimissioni o rinuncia da parte di Consiglieri eletti durante il periodo di validità degli organi sociali subentra il primo socio nell’ordine fra i non proclamati eletti.
Solo nel primo triennio, in caso di dimissioni o rinuncia, il consiglio direttivo coopterà un membro tra i soci fondatori.
Art. 17 - Modalità di votazione
Alla scadenza di ogni mandato l’Assemblea elegge a scrutinio segreto il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri. Ogni elettore esprime un massimo di una preferenza per il Presidente, di cinque preferenze per i Consiglieri, di due preferenze per il Collegio dei Revisori dei Conti e di due preferenze per il Collegio dei Probiviri.
Per le elezioni del Presidente si richiede la maggioranza assoluta dei voti dei presenti in Assemblea, espressi in segreto. Dopo due scrutini inefficaci si procede per ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero dei voti o, se sono più di due, fra i due candidati più anziani di iscrizione all’Associazione; dopo il terzo scrutinio, se rimane la parità, si ritenga eletto colui che è più anziano di iscrizione all’Associazione.
Per l’elezione del Consiglio Direttivo, dopo un primo scrutinio senza maggioranza assoluta, è sufficiente in un secondo scrutinio la maggioranza relativa dei voti dei presenti in Assemblea, espressi in segreto.
Per l’elezione del Collegio dei Revisori e dei Probiviri è sufficiente la maggioranza relativa dei voti dei presenti in Assemblea, espressi in segreto.
Per le elezioni del Vice-Presidente si richiede la maggioranza assoluta dei voti dei presenti nel Consiglio Direttivo, espressi in segreto. Dopo due scrutini inefficaci si procede per ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero dei voti o, se sono più di due, fra i due candidati più anziani di iscrizione all’Associazione; dopo il terzo scrutinio, se rimane la parità, si ritenga eletto colui che è più anziano di iscrizione all’Associazione.
Ove più Soci ottengano il medesimo numero di voti viene proclamato eletto il Socio o i Soci con maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione; ove questa sia identica, il Socio o i Soci più anziani d’età; ove anche l’età sia identica si procede al sorteggio.
Art. 18 - Proclamazione degli eletti
Vengono proclamati eletti, dal Presidente dell’Assemblea, nell’ordine, il Presidente dell’Associazione, i primi otto votati per il Consiglio Direttivo, i primi cinque votati per il Collegio dei Revisori dei Conti (di cui gli ultimi due saranno Revisori supplenti), i primi tre votati per il Collegio dei Probiviri.
Ove uno stesso nominativo risulti eletto per più di uno degli Organi sociali, viene proclamato eletto nell’Organo che precede secondo la successione indicata dallo Statuto.
Art. 19 - Istituto della delega
La delega dà pieno mandato per qualsiasi tipo di votazione assembleare.
La delega deve essere scritta e riportare chiaramente leggibile, senza cancellature, il nome del delegato.
Art. 20 - Patrimonio sociale
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili e immobili dell’Associazione; dalle attrezzature, dal materiale bibliografico, cartografico e fotografico e dall’archivio sociale; da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
Art. 21 - Scioglimento
Il Consiglio Direttivo, su proposta di almeno un terzo dei Soci, convocherà apposita Assemblea generale straordinaria per lo scioglimento dell’Associazione.
L’Assemblea delibererà con il voto favorevole e senza diritto di delega, dei due terzi degli iscritti, nominando, in caso positivo, tre liquidatori che provvederanno all’inventario del patrimonio sociale.
Art. 22 - Modifiche
Le proposte di modifica del Regolamento possono essere avanzate dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci e devono essere comunicate con l’ordine del giorno dell’Assemblea, che le approverà con
la maggioranza dei due terzi dei soci aventi diritto.
Art. 23 - Prestazioni dei soci.
Le prestazioni dei soci per i fini dell’Associazione sono da ritenersi di VOLONTARIATO e quindi gratuite. Chiunque condivida le finalità e i metodi dell’Associazione e si impegni a rispettarne il carattere solidaristico può associarsi a titolo personale o come famiglia. Per attività previste dallo statuto, al socio saranno rimborsate le spese sostenute e regolarmente documentate.
Art. 24 - Quote.
La quota di iscrizione per i soci simpatizzanti ha un valore puramente simbolico ed è definita dal Consiglio Direttivo. Essa costituisce un fondo cassa per le spese organizzative.
Il consiglio direttivo delibera inoltre la quota sociale annuale che ha lo scopo di finanziare tutte le iniziative di informazione, divulgazione ecc. previste dallo statuto e di contribuire in minima parte alle attività delle sedi secondarie.
L’adesione alla quota sociale annuale ammette di diritto il socio al GAS (Gruppo di Acquisto Solidale), con la possibilità di usufruire dei relativi vantaggi, ma impegnandolo secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalle eventuali modifiche ad esso apportate dal consiglio direttivo.
Art. 25 - G.A.S. (Gruppo di acquisto solidale)
- I soci del GAS usufruiscono di uno sconto sul costo dei prodotti equo-solidale secondo una percentuale decisa dal Consiglio Direttivo su proposta del Tesoriere.
- I soci simpatizzanti godranno, in occasione dei loro acquisti durante le attività promozionali dell’Associazione, di uno sconto deciso di volta in volta per le manifestazioni.
- Il Consiglio Direttivo stabilisce le attività per le quali è previsto il rimborso spese ai soci su presentazione di adeguata documentazione. Per le spese non documentabili si effettuerà un rimborso di tipo forfettario deciso dal consiglio direttivo all’inizio di ogni anno sociale.
- Il rimborso della merce richiesta dai soci è da effettuarsi all’ordine. Esso dovrà essere in contanti o con versamento su conto corrente dell’Associazione.
- La consegna viene effettuata in uno o più luoghi, da definirsi volta per volta e su disposizione del Consiglio Direttivo. É compito dei soci prelevare i prodotti richiesti nel più breve tempo possibile. E’ da escludersi qualunque tipo di responsabilità (sui prodotti, sulla loro conservazione, ecc.) da parte del socio che si incarica di questa operazione.
- 6. Il costo del trasporto di ogni singola consegna effettuato da soci, verrà calcolato dal Consiglio Direttivo, tenendo conto sia delle spese vive sostenute e documentate che di una tariffa chilometrica. Detto costo graverà sulle richieste di prodotto.
7. Le richieste verranno effettuate, in genere, in date prefissate. I soci, di conseguenza, sono tenuti a consegnare le proprie richieste con congruo anticipo.
8. I soci si impegnano comunque ad un acquisto minimo per ogni scadenza prefissata dall’Associazione. L’acquisto può essere determinato in base a un minimo di spesa o secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo che potrà, di volta in volta, proporre una “offerta del mese” che in caso di mancata comunicazione della richiesta specifica, si riterrà tacitamente accettata. Per ciascun anno la spesa minima prevista è di € 20,00 per ogni richiesta; l’offerta del mese, proposta dal GAS, si atterrà, nei limiti del possibile, a questo limite di spesa.
Art. 26 - Rinvio
Per tutto quanto non previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento valgono le vigenti disposizioni di legge in materia.
Art. 27 - Disposizione finale
Il presente Regolamento entra in vigore dal 22 novembre 2008.
Il presente regolamento è composto da dieci (10) pagine, suddivise in ventisette (27) articoli, si approva in data 22 novembre 2008.